1.Obiettivi, Destinatari e ambito di applicazione
Landoll S.r.l. e Nashi Argan S.r.l (di seguito anche “Nashi” o “Società” o “Azienda”) sono Aziende di un Gruppo che produce e distribuisce prodotti haircare e bodycare con i due marchi Nashi Argan, ideato per la cura e la bellezza di capelli e corpo a casa, distribuita esclusivamente in hair salons e nell’omonima catena di store di proprietà, e Nashi, marca specifica di prodotti e servizi dedicati esclusivamente ai saloni professionali di bellezza.
Le Aziende si impegnano a condurre il proprio business in modo etico, trasparente, leale, corretto, responsabile e sostenibile. Le Società si impegnano altresì a promuovere tali principi all’interno della propria catena di approvvigionamento.
Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito anche “Codice” o “Documento”) è stato redatto con l’obiettivo di delineare un insieme di valori, principi e regole di condotta a beneficio delle persone e dell’ambiente, cui tutti i fornitori di beni e/o servizi della Società devono conformarsi per intrattenere rapporti di business. Nashi è infatti consapevole che al fine di condurre il proprio business in ottica di sviluppo sostenibile e di raggiungere i più elevati standard etici sia necessario coinvolgere la propria catena di fornitura attraverso la costituzione di collaborazioni basate sulla fiducia e sulla considerazione dei reciproci interessi, bisogni e aspettative.
Il presente Documento è pertanto rivolto ai fornitori, ai partner, ai collaboratori esterni e a tutti i soggetti terzi che intrattengono relazioni e rapporti commerciali con la Società (di seguito anche “Destinatari” o “Fornitori”).
Il Codice si basa sulle principali normative, linee guida e documenti, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale, in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, Corporate Governance, tutela dei Diritti Umani, della Sicurezza e dell’Ambiente, quali:
- gli “International Labor Standards” dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) su Lavoro Forzato, Libertà di Associazione e Lavoro Minorile;
- la “Dichiarazione universale dei Diritti umani” dell’ONU;
- il “Global Compact” delle Nazioni Unite;
- gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite;
- le “Linee Guida” dell’OCSE.
2. Etica e integrità del business
L’Azienda si impegna a costruire con i soggetti appartenenti alla propria catena di approvvigionamento relazioni basate su criteri di legalità, professionalità, diligenza, trasparenza, responsabilità, sicurezza, lealtà, integrità, imparzialità e confidenzialità delle informazioni al fine di stabilire rapporti proficui, duraturi e di mutuo vantaggio, evitando comportamenti che potrebbero ostacolare la fiducia reciproca e la cooperazione continuativa e in modo da prevenire e gestire efficacemente eventuali controversie o divergenze. In tal senso, le attività e le scelte aziendali di tutti i soggetti che hanno rapporti con la Società devono essere condotte nel rispetto di suddetti principi, scoraggiando tutte le pratiche non etiche.
2.1. Rispetto della legislazione e dei Regolamenti vigenti
I Fornitori devono agire nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti concernenti le proprie attività e applicabili nei Paesi in cui operano. A tale scopo, nello svolgimento delle mansioni di propria competenza, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere le implicazioni di legge relative al proprio business e ad anteporre il rispetto della legge a qualunque altro interesse.
Nulla di quanto contenuto nel Codice ha lo scopo di sostituire le disposizioni normative previste nel Paese e nel settore in cui opera il Fornitore. La funzione del Codice è quella di integrare il sistema di obblighi previsti dalla normativa di riferimento del Fornitore solo nel caso in cui essa non preveda requisiti più stringenti di quelli indicati nel Codice stesso. Qualora le disposizioni previste nel presente Documento divergessero dalle leggi e regolamenti locali, i Destinatari sono tenuti a garantire la propria conformità agli standard più stringenti, nel rispetto della normativa vigente.
2.2. Anticorruzione e conflitto di interesse
Non è consentito ai Destinatari promettere, offrire indebitamente, richiedere o accettare denaro, regali, favori illegittimi, vantaggi personali, beni, servizi o altri benefit (a meno che non abbiano un valore chiaramente simbolico) con finalità corruttive, o che possano apparire come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o per i quali ci sia motivo di credere che possano influenzare impropriamente le decisioni relative alle attività di business, o al fine di ottenere trattamenti di favore o indebiti vantaggi per sé o per la Società. Viene richiesto ai Destinatari di aderire ad elevati standard di integrità negli affari anche in materia di contabilità, fiscalità e trasparenza, astenendosi da ogni forma di evasione fiscale, elusione, riciclaggio di denaro o altre attività di criminalità finanziaria.
Le attività dei Fornitori devono essere svolte evitando situazioni di conflitto di interesse volte a trarre qualsivoglia beneficio personale, professionale o familiare e tali da recare danno o svantaggio alla Società o da compromettere la capacità di assumere decisioni in modo imparziale ed obiettivo. I Destinatari sono tenuti a salvaguardare, nello svolgimento delle proprie attività, gli obiettivi, gli interessi generali e la reputazione di Nashi, astenendosi da comportamenti e atti incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con l’Azienda.
2.3. Privacy e proprietà intellettuale
A tutela della riservatezza e della privacy e in accordo con la legislazione vigente nel Paese di appartenenza, i Destinatari sono tenuti ad acquisire, conservare, gestire, trattare ed evitare l’uso improprio dei dati personali e delle informazioni riservate in proprio possesso relative a tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti. I Fornitori devono proteggere le informazioni riservate in loro possesso che, qualora divulgate, potrebbero danneggiare Nashi e non dovranno utilizzare tali informazioni al di fuori dell’espletamento degli incarichi affidati. I Destinatari sono altresì tenuti alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, dei segreti commerciali e delle informazioni proprietarie della Società.
3. Rispetto dei diritti umani
3.1. Pari opportunità e antidiscriminazione
I Fornitori sono tenuti a tutelare la dignità e l’integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si relazionano e collaborano e a condannare ogni azione che in modo diretto o indiretto impedisce il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani fondamentali e delle libertà politiche, civili, culturali, economiche e sociali fondamentali. I Fornitori devono incoraggiare una cultura e un ambiente lavorativo improntati all’equità, al rispetto, alla dignità e alla promozione di pari diritti e pari opportunità per tutti i lavoratori e sono tenuti ad impedire che i propri lavoratori subiscano qualsivoglia forma di discriminazione sul lavoro (o una loro minaccia o ritorsione in caso di denuncia e/o segnalazione interna) per motivi di sesso, razza, colore della pelle, aspetto fisico, Paese di origine, lingua, religione, opinione politica, età, disabilità fisica o psichica, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza ad associazioni e sindacati, condizioni personali, origine sociale o culturale, stato civile o di salute, situazione familiare.
Tutte le procedure e le decisioni intraprese dai Destinatari in materia di risorse umane quali l’assunzione, la retribuzione, l’avanzamento, la formazione, la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento devono basarsi su criteri oggettivi e non su caratteristiche o convinzioni individuali.
3.2. Lavoro forzato e obbligato
L’Azienda richiede ai Fornitori di non avvalersi di qualsivoglia forma di lavoro forzato e/o obbligato, né di sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro degradanti o lesive della loro dignità. I rapporti di lavoro intrattenuti devono essere riconosciuti, volontari e liberamente concordati. È vietato qualsiasi tipo di misura disciplinare fisica, trattamento degradate, abuso fisico, psicologico o verbale, nonché qualsiasi altra forma di molestia, intimidazione o violenza. I Fornitori non devono praticare trattenute del salario, restrizioni alla mobilità e trattenute di oggetti personali, del passaporto e dei documenti di identità in originale. I lavoratori non devono essere soggetti ad alcuna regola che possa limitarne la legittima libertà.
3.3. Lavoro minorile
I Destinatari sono tenuti a condannare e astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi all’età minima dei lavoratori. Non è consentito assumere lavoratori di età inferiore ai 15 anni o comunque di età inferiore a quella prevista dalla legislazione locale, se superiore. A tale scopo, il Fornitore provvederà a richiedere l’identificazione formale e l’esibizione dei documenti attestanti l’età dei lavoratori, conservando tutta la documentazione pertinente.
Le attività e mansioni svolte dai giovani lavoratori non devono, per la loro natura o per le circostanze in cui si svolgono, esporli a rischi che potrebbero comprometterne la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emozionale, la sicurezza o l’integrità morale.
3.4. Libertà di associazione e contrattazione collettiva
I Fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, di organizzazione e di adesione ad eventuali associazioni sindacali, il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla contrattazione collettiva. I Fornitori non discrimineranno né puniranno i lavoratori per aver esercitato questi diritti.
3.5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
I Fornitori devono agire nel rispetto della normativa vigente nel Paese in cui operano in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi legati alle loro mansioni e di prevenire incidenti, infortuni ed esposizioni a sostanze nocive o tossiche, i Destinatari hanno l’obbligo di fornire ai lavoratori un’adeguata attrezzatura e i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsto, di provvedere ad un loro continuo controllo per garantirne l’efficienza e di assicurarsi che ai lavoratori siano fornite tutte le informazioni sul loro corretto utilizzo. Inoltre, macchinari e attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge, devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza e protezione ed essere sottoposti a manutenzione periodica. Le sostanze pericolose devono essere conservate in luoghi appositi e protetti con misure adeguate al fine di evitare rischi di contatto e intossicazione per i dipendenti. I Fornitori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, i quali devono essere resi consapevoli dei rischi per la salute e la sicurezza specifici per i singoli ruoli, e delle azioni da intraprendere in caso di incidente. Il Fornitore deve periodicamente programmare le esercitazioni di evacuazione secondo un piano di evacuazione accessibile e visualizzabile da tutto il personale aziendale ed assicurare la presenza di adeguati materiali per il primo soccorso e dei dispositivi per il rilevamento e la lotta antincendio. I Fornitori devono stabilire procedure di lavoro sicure, adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, aggiornare le misure di prevenzione ed elaborare adeguati sistemi di rilevazione, analisi ed eliminazione di ogni situazione di pericolo. Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro salubre, sicuro, pulito, correttamente illuminato, riscaldato e arieggiato e tale da non compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Fornitore dovrà inoltre fornire acqua potabile e servizi igienici in numero adeguato e tali da permettere l’igiene personale.
3.6. Contratti, salari e orario di lavoro
I Fornitori devono stabilire rapporti di lavoro riconosciuti e basati su contratti collettivi legali, redatti in forma scritta e chiaramente comprensibili, secondo la normativa vigente nel proprio Paese. I Destinatari sono tenuti a garantire il pieno rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di retribuzione e salario minimo, orario di lavoro, periodi di riposo, lavoro straordinario, lavoro notturno, aspettativa obbligatoria, ferie, permessi retribuiti, congedi di vario titolo, permessi per malattia, indennità, benefit. Il Fornitore deve inoltre assicurarsi che i lavoratori dispongano di sufficiente tempo per le pause e per la consumazione dei pasti conformemente ai requisiti di legge.
4. Responsabilità ambientale
Nashi promuove lo sviluppo sostenibile e considera l’ambiente una risorsa comune da rispettare e salvaguardare a beneficio della comunità e delle generazioni future. I Fornitori devono rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili al proprio business e devono impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull’ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività e operazioni.
I Fornitori sono incoraggiati a progettare e implementare i propri processi produttivi e a promuovere lo sviluppo di soluzioni e tecnologie in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale e di riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti. I Destinatari sono tenuti ad un uso efficiente, razionale e responsabile delle risorse naturali e delle materie prime, riducendo i consumi in termini di energia elettrica, gas, acqua e carburanti. I Fornitori sono inoltre tenuti a impegnarsi a contenere la quantità di rifiuti generati e a gestirli e smaltirli in modo responsabile e in conformità con la legislazione vigente.
I Fornitori dovranno proibire l’uso di sostanze pericolose oggetto di divieto a livello nazionale ed internazionale in quanto nocive per le persone o per l’ambiente e mettere in atto misure appropriate per la gestione, lo stoccaggio e il trasporto delle sostanze pericolose autorizzate. Le sostanze pericolose che, se rilasciate, potrebbero rappresentare un pericolo per l’ambiente, devono essere mantenute in condizioni di sicurezza e si chiede ai Fornitori di ridurre al minimo il loro utilizzo e di prevenirne qualsiasi potenziale sversamento.
5. Responsabilità di prodotto
I Fornitori devono rispettare la normativa nazionale e internazionale, nonché gli standard industriali, in materia di qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti e sono tenuti ad astenersi dal commercializzare materiali e prodotti che possano ledere la salute e la sicurezza dei consumatori. I Destinatari sono incentivati a selezionare accuratamente e a garantire l’origine delle materie prime e dei componenti dei prodotti offerti e ad operare nel rispetto delle buone prassi di lavorazione.
6. Disposizioni finali
I Fornitori sono tenuti ad accettare, rispettare e sottoscrivere le disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente Codice e ad agire in conformità ad essi. I Fornitori sono inoltre incoraggiati a diffondere e far rispettare le disposizioni del presente Documento ai propri lavoratori, collaboratori esterni, fornitori e ulteriori soggetti nell’ambito della propria catena di approvvigionamento, verificandone la conformità.
In caso di inadempienza del presente Codice, L’Azienda può intervenire pianificando e implementando le necessarie misure correttive nei confronti del Fornitore atte a risolvere le eventuali problematiche riscontrate. In caso di gravi inadempienze al Codice, ogni rapporto commerciale e accordo contrattuale con il Fornitore può essere sospeso o risolto.
In caso di venuta a conoscenza di violazioni delle disposizioni del presente Codice, i Fornitori e i loro lavoratori sono tenuti a comunicarlo all’Azienda, che si impegnerà a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione.
Eventuali futuri aggiornamenti, modifiche e integrazioni al presente Codice saranno tracciate e approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicati a tutti i Destinatari attraverso le medesime modalità adottate per la sua emissione.
7. Riferimenti
- Dichiarazione universale dei Diritti umani dell’ONU;
- Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dell’ONU;
- Convenzione sui diritti dell’infanzia dell’ONU;
- Global Compact delle Nazioni Unite;
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
- Linee Guida dell’OCSE;
- Norme internazionali del lavoro dell’ILO:
- Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di lavoro,
- Convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio e Convenzione n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato,
- Convenzione n. 138 sull’età minima di impiego e Raccomandazione n. 146 relativa all’età minima per l’assunzione all’impiego,
- Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e Convenzione n. 154 sulla contrattazione collettiva,
- Convenzione n. 1 sulla durata del lavoro (industria),
- Raccomandazione n. 116 sulla riduzione dell’orario di lavoro,
- Raccomandazione 164 sulla salute e sicurezza sul lavoro.